PROGETTO DI ARTICOLO 107 bis
(DA AGGIUNGERE NEL CODICE DELLE AUTONOMIE LOCALI)
La materia dell’attivita` professionale nel rapporto d’opera professionale dipendente richiede, per la sua complessita` e specificita`, un apposito provvedimento legislativo, al fine di dare una organica normativa, che possa disciplinare lo status giuridico dei professionisti, volta ad evitare disparita` di trattamento tra soggetti svolgenti medesime funzioni e differentemente inquadrati all’interno dei diversi enti di appartenenza.
Sotto un profilo cronologico si sottolinea che:
- l’esecutivo, con l’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, facendo seguito all’articolo 73, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, venne delegato ad emanare decreti legislativi diretti, nell’ambito dell’area della dirigenza, a dettare una disciplina autonoma e differenziata dai dirigenti amministrativi per le figure professionali nelle varie tipologie, riservate ai laureati pubblici dipendenti iscritti agli albi professionali, attualmente inquadrati in ruoli e in qualifiche diversificati da comparto a comparto della pubblica amministrazione;
- l’articolo 45 del decreto legislativo n. 29 del 1993 (ora confluito nell’articolo 40 del decreto legislativo n. 165 del 2001) prevede discipline distinte nell’ambito dei contratti collettivi di comparto;
- il T.A.R. Lazio ,n.273 del 23-2-1994 che conserva validità a tutt’oggi, prende posizione in materia di ruoli legali dei dipendenti, prendendo atto della duplice soggezione di quest'ultimo all'Ordine ed all'Amministrazione;
- il contratto della dirigenza degli EE.LL. dedica ai legali della P.A..solo l'art.37 del CCNL per la dirigenza del 23-12-1999 che disciplina la corresponsione degli onorari, il che dimostra l'assoluta carenza di una disciplina organica per tale categoria di dipendenti pubblici che vanta ,oggi,più di 4.000 persone;
- il d.lgs. n. 30 del 2.2.2006 detta generalissimi principi in materia di professioni, e all’art. 2, accenna alla forma di lavoro dipendente.
Null’altro. A questo problema si ricollegano il tipo di organizzazione e l’autonomia della gestione delle strutture professionali in relazione all’esercizio della professione, norme di rilevante interesse che si ritengono indispensabili al fine di rendere sempre piu` rispondenti al nuovo modello organizzatorio delle amministrazioni lo svolgimento delle attivita` professionali nell’esclusivo interesse della trasparenza.
L’alto costo del servizio professionale non consente, in periodi storici caratterizzati da risorse pubbliche sempre più limitate, un suo impiego irrazionale o indiscriminato; la prestazione professionale, com’e` noto, e` troppo delicata per richiedere una improvvisazione o la partecipazione saltuaria di professionisti. L’attivita` professionale va intesa infatti come una organica confluenza delle esperienze di professionisti, di gruppi di lavoro specializzati e coordinati, integrando i singoli aspetti tecnici, gestionali, legali, attuariali, eccetera, contemporaneamente presenti in molti degli interventi delle categorie professionali presenti nelle amministrazioni, sempre più in grado di fornire qualificate e rapide soluzioni ai problemi, nuovi e ricorrenti, della pubblica amministrazione.
Storicamente da ben otto-nove legislature i professionisti dipendenti attendono dal Governo (o dai due rami del Parlamento) l’approvazione di un testo legislativo che detti norme sulla disciplina del loro status professionale, ma tutte le iniziative volte in tale senso non hanno mai completato l’iter legislativo.
E` proprio a ruoli organici di professioni che il legislatore ha inteso riferirsi per conferire una nuova disciplina giuridica a gruppi di operatori che, come ha avuto occasione di far notare il Consiglio di Stato nella motivazione di alcune sue decisioni giurisdizionali sono, per cosı` dire, sulla linea di confine tra gli impiegati e i liberi professionisti in quanto effettuano prestazioni di lavoro che hanno un peculiare contenuto, giacche´ non soltanto si inseriscono nella sfera organizzativa propria dell’ente, ma si proiettano nell’ambito di un’altra struttura giuridica, diventando un elemento sia del rapporto di impiego sia dei vari rapporti professionali costituiti con altri soggetti e con le pubbliche autorita` , con responsabilita` personali e autonomia decisionale, tanto da potersi affermare che essi cumulano lo status di pubblici impiegati con quello di esercenti la professione.
Nel tentativo di dare attuazione alla indicata norma, interveniva il decreto legislativo n. 165 del 2001, il quale, all’articolo 40, prevede che per i professionisti iscritti ad albi speciali " sono " stabilite discipline apposite. Lo stesso decreto legislativo n. 165 del 2001, pero` , nelle norme transitorie e finali, all’articolo 69, comma 11, affermando: " in attesa di una organica normativa nella materia, restano ferme le norme che disciplinano, (...) " rappresenta l’esigenza di realizzare " successivamente " una disciplina per i professionisti, quali sono gli avvocati, attesa la peculiarita` dell’attivita` dagli stessi svolta sia in ordine alla formazione della volonta` amministrativa dell’ente, sia per l’assunzione diretta e personale della responsabilita` di natura professionale.
Successivamente, la cosiddetta " legge Frattini ", legge 15 luglio 2002, n. 145 (legge sullo "spoyl sistem"), ha dato attuazione all’articolo 40 del decreto legislativo n. 165 del 2001, per i soggetti che esercitano attivita` tecnico-scientifica e di ricerca (si precisa che l’articolo 40 esplicitamente si riferiva ai soggetti iscritti ad albi professionali e ai soggetti del ruolo tecnico-scientifico), inserendoli nel ruolo dirigenziale, ma escludendo i professionisti iscritti ad albi speciali. Si e` cosi realizzata una disciplina puntuale per i ricercatori e i tecnologi, mentre per i professionisti degli enti pubblici si e` inserita la seguente espressione nella citata legge "gia` appartenente alla X qualifica funzionale ", di fatto realizzando una chiara ed evidentissima disparita` di trattamento e vanificando lo scopo previsto dalla piu` volte indicata normativa volta a dare disciplina ai professionisti iscritti agli albi professionali per i seguenti motivi:
1) i soggetti inseriti nella X qualifica funzionale sono dirigenti sin dal 1962 per cui non si comprende il senso di questa precisazione a distanza di circa quaranta anni;
2) la X qualifica funzionale non esiste piu` nella nomenclatura dei ruoli della pubblica amministrazione;
3) rimangono estranei all’attuale disciplina proprio i professionisti degli enti pubblici assunti per l’esercizio di attivita` che necessitano di iscrizione agli albi speciali, che dovevano invece costituire l’oggetto principale della norma.
Successivamente il Parlamento ha approvato un atto di indirizzo al Governo al fine di dare corretta e completa attuazione alla normativa contenuta nel decreto legislativo n. 165 del 2001 e alla legge n. 59 del 1997, in particolare all’articolo 11, comma 4, lettera d), che prevede espressamente che il Governo adotti decreti legislativi al fine di istituire una distinta disciplina per i professionisti degli enti pubblici iscritti ad albi speciali, con il testo contenuto nella legge Frattini, a causa dell’inciso " gia` appartenenti alla X qualifica funzionale" , i professionisti rimangono, di fatto, esclusi dalla normativa e quindi dalla relativa disciplina.
La proposta di inserire dopo l’art. 107 del Tuel, uno o più norme (bis, ter, …) è dunque finalizzata al riordino delle strutture professionali, definendo, nel rispetto delle autonomie, il rapporto dei professionisti per l’individuazione di obiettivi e di priorita` al fine di garantire la migliore tutela dell’interesse pubblico cui l’attivita` istituzionale e` finalizzata.
Va precisato inoltre un altro profilo da sottolineare: la non applicabilita` del principio dell’onnicomprensivita` per i professionisti iscritti agli albi speciali. Infatti per costante giurisprudenza l’attribuzione degli onorari e dei diritti a favore dei professionisti dipendenti deriva dal loro status professionale e viene riconosciuta nei casi in cui l’attivita` professionale risulta prestata con effettivo vantaggio dell’amministrazione di appartenenza, anche nel caso frequente del giudizio favorevole all’amministrazione con la compensazione delle spese o a vantaggio dell’amministrazione da una transazione che ne accolga le pretese senza pronunzia delle spese, ovvero che la condanna alle spese della soccombente parte avversa all’amministrazione non e` necessariamente seguita dall’effettivo recupero delle spese.
PROPOSTA ART. 107 Bis
1. Le disposizioni del presente articolo disciplinano lo stato giuridico dei professionisti dipendenti degli enti locali e delle altre amministrazioni pubbliche, nonche´ l’esercizio delle rispettive attivita` professionali per le quali sono richieste l’abilitazione all’esercizio della professione e l’iscrizione agli albi professionali.
2. Sono avvocati pubblici i professionisti appartenenti all’ordine forense che, in deroga al principio di incompatibilita` , disciplinato dall’articolo 3 del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, svolgono per contratto di lavoro attivita` di patrocinio e di consulenza legale a favore degli enti di cui al comma 3. Essi rispondono del mandato ricevuto dal legale rappresentante dell’ente nel rispetto del principio di autonomia professionale e sono soggetti al codice deontologico dell’avvocatura. Per gli aspetti disciplinari rispondono al consiglio dell’ordine degli avvocati presso il quale sono iscritti.
4. Il trattamento giuridico ed economico spettante ai professionisti di cui al comma 1 non puo` essere inferiore a quello dei dirigenti, complessivamente considerato anche sotto il profilo delle indennita`.
5. Il rapporto tra i professionisti di cui al comma 1 con i dirigenti amministrativi si sviluppa nel rigoroso rispetto degli ambiti di autonomia, anche sul piano della gestione finanziaria e tecnica.
6. Le competenze e gli onorari da attribuire agli avvocati di cui al medesimo comma 1 non possono essere inferiori ai minimi della tariffa professionale forense, in caso di provvedimenti giurisdizionali favorevoli.
7. I professionisti di cui al comma 1 costituiscono un’area contrattuale autonoma in deroga ai limiti di cui all’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La legittimazione sindacale, anche ai fini negoziali, e` conferita all’associazione di categoria maggiormente rappresentativa a livello nazionale.
8. Allo scopo di assicurare l’efficienza delle proprie strutture professionali, le singole amministrazioni e gli enti pubblici devono garantire la dotazione di idonei mezzi strumentali e di adeguati sussidi conseguenti allo sviluppo e all’evoluzione delle tecnologie e delle metodologie di ricerca e di applicazione, nonche´ del necessario personale amministrativo e tecnico di supporto funzionalmente dipendente dalle strutture professionali medesime.
9. Ai fini della migliore qualificazione dei professionisti dipendenti, le singole amministrazioni e gli enti pubblici promuovono e favoriscono l’aggiornamento permanente degli appartenenti al ruolo unico professionale nonche´ la loro partecipazione a convegni di studio, a corsi e ad attivita` scientifiche, nonche´ a visite di specializzazione.
10. Le amministrazioni e gli enti pubblici stipulano a favore dei propri dipendenti appartenenti al ruolo unico professionale, relativamente alle attivita` professionali da essi svolte, apposite polizze assicurative di responsabilita` civile professionale per i rischi e i danni derivanti dallo svolgimento delle attivita` professionali di propria competenza. Il pagamento del premio e` posto a carico delle amministrazioni medesime.
11. Nel caso in cui i professionisti dipendenti siano sottoposti a procedimenti giudiziari per fatti connessi all’esercizio delle attivita` professionali loro affidate, le amministrazioni o gli enti pubblici di appartenenza assumono a proprio carico ogni onere relativo alla difesa sin dall’apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale e da un eventuale perito di comune gradimento.
12. L’accesso alle qualifiche professionali del ruolo unico professionale avviene per concorso pubblico indetto dalle singole amministrazioni o dai singoli enti pubblici, ovvero per corso-concorso mediante lo svolgimento di prove volte all’accertamento della pratica professionale, alle quali sono ammessi gli iscritti ai relativi albi professionali indicati nei bandi di concorso, in possesso dei titoli di studio richiesti e degli eventuali titoli di specializzazione.
13. Alla data di entrata in vigore del presente Codice delle autonomie, e` inquadrato nel ruolo unico professionale il personale svolgente negli enti e nelle amministrazioni di cui al comma 1, funzioni per la cui attivita` e` necessaria l’iscrizione agli albi speciali.
14. Per i professionisti di cui al comma 1 e` previsto il ricorso alla mobilita` tra le amministrazioni dello Stato e tra gli enti locali.
15. All’articolo 19, comma 6, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dopo le parole: " dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato " sono aggiunte le seguenti: " , nonche´ ai professionisti laureati degli enti locali per i quali, ai fini dell’esercizio della relativa attivita` professionale, sono richieste l’abilitazione e l’iscrizione agli appositi albi professionali".
sabato 21 luglio 2007
Oggetto: lobbing parlamentare e sindacale su CCNL avvocati EE.LL.Cari Colleghi,come forse molti di voi sapranno in vista della prossima tornatacontrattuale del rinnovo del CCNL enti locali io ed altri colleghi ci siamomossi per richiedere alle OO.SS. all'ARAN ed al Ministero FP, direttamente otramite parlamentari conosciuti e sensibili al problema, di appoggiare lanostra vertenza di avvocati degli ee.ll. intesa all'ottenimento dellaqualifica dirigenziale stabile in considerazione della qualità e quantitàdel lavoro prestato.Nella lettera allegata troverete svolte alcune delle principaliconsiderazioni che sostengono la nostra rivendicazione sotto il profilogiuridico.Lo scopo dell'invio a Voi tutti è quello di diffondere l'appello anche aparlamentari e sindacalisti che Voi possiate eventualmente conoscere e versoi quali si possa svogere azione di pressione politica.Vi prego, in caso di positivo inoltro della lettera a qualcuno deipersonaggi di cui sopra, di darmene riscontro.Faccio presente, per inciso, che l'opera di censimento di tutti i Colleghiavvocati funzionari di cat D sparsi nel territorio nazionale, onde averedati certi del fenomeno lavorativo che ci appartiene, dopo un primopromettente avvio grazie anche alla fattiva collaborazione della sezioneemiliana-romagnola dell'Associazione, si è attualmente "arenata".Soprattutto mancano riscontri dal centro-sud : al di sotto delle Marcheabbiamo pochissimi indirizzi, per cui sarebbe il caso di spargere più che sipuò la voce tra i colleghi che conoscete pregandoli poi di diffondereulteriormente e riportare poi i dati a me o al presidente Dardo o allacollega Trentini che trovate in indirizzo.Il motto è sempre quello , per cui al lavoro !!Cari saluti a tutti.
12/06/2007
Avv. G. Fraticelli.
UNAEP
MARCHE
UNIONE NAZIONALE AVVOCATI ENTI PUBBLICI
----------------------------
c/o Avv. Gianni Fraticelli c/o Avv. Massimo Sgrignuoli
Piazza 24 maggio 1 via Ruggeri 5
60121 Ancona 60121 Ancona
tel. 071/2222418 – 2222477 fax tel e fax 071 /5894345
e-mail: gianni.fraticelli@comune.ancona.it email:m.sgrignuoli@provincia.ancona.it
inviata a:
CGIL
CISL
UIL
ARAN
MINISTERO FUNZIONE PUBBLICA
COMITATO DI SETTORE ENTI LOCALI c/ARAN
Ancona lì 11.06.2007
OGGETTO: PEREQUAZIONE INQUADRAMENTO CONTRATTUALE E PROFESSIONALE AVVOCATI EE.LL. RISPETTO AVVOCATI COMP. SANITA’.
Con la presente i sottoscritti avv. Gianni Fraticelli e avv. Massimo Sgrignuoli quali responsabili regionali UNAEP ( Unione Nazionale Avvocati Enti Pubblici ), ed in base all’ ulteriore delega ricevuta dalla Presidenza Nazionale, espongono quanto segue.
Negli ultimi anni lo sviluppo della contrattazione nazionale dei diversi comparti del pubblico impiego ha comportato una sperequazione evidente tra gli avvocati degli Enti Pubblici appartenenti ai diversi comparti del pubblico impiego.
Infatti, se da un lato i legali del comparto Sanità - a prescindere da qualsiasi riferimento alla loro anzianità professionale - sono inquadrati da anni in base ai vigenti CCNL nella dirigenza, l’omologa categoria degli avvocati degli Enti Locali è invece inquadrata nell’inferiore livello di funzionario categoria D; ciò anche laddove l’avvocato dell’ Ente locale sia da anni iscritto all’albo dei patrocinanti presso magistrature superiori.
In sintesi ad un avvocato di ente locale - magari anche frequentemente incaricato dall’ente di patrocinare dinanzi al Consiglio di Stato e ed alla Corte di Cassazione - può accadere (come purtroppo spesso accade) che percepisca uno stipendio mensile che ammonta a meno della metà di quanto percepito dal collega del comparto sanità, e ciò – si ripete – a prescindere dall’anzianità di iscrizione all’albo professionale, che potrebbe risalire anche ad solo un anno precedente, e quindi dall’ abilitazione al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori .
Non è chi non veda come una tale sperequazione sia in aperta violazione degli artt. 3 e 36 Cost. comportando un vulnus al principio di uguaglianza e di parità di trattamento stipendiale a parità di qualificazione professionale e di attività svolta.
E’ noto come la perequazione dei livelli retributivi tra categorie di lavoratori del pubblico impiego che svolgano in concreto le medesime funzioni ha sempre rappresentato un’ esigenza avvertita nella Pubblica Amministrazione italiana, tant’è che nel 1980 venne emanata allo scopo la cd "Legge - Quadro sul Pubblico Impiego" gran parte della quale è rimasta inattuata .
Orbene, a distanza di 26 anni da tale legge, l’esigenza di base è rimasta viva ed attuale segnatamente alla categoria dei legali degli Enti Locali che rimangono gli unici a non godere ancora del riconoscimento del livello dirigenziale di ingresso .
La stessa situazione si riproduce anche a paragone degli avvocati del comparto del c.d. para-Stato (INPS ed INAIL) che addirittura da molte tornate contrattuali sono titolari di una contrattazione separata rispetto agli altri dipendenti degli stessi Enti che ne garantisce l’autonomia ed il migliore perseguimento degli interessi relativi alla corretta organizzazione degli uffici di avvocatura nonché una più adeguata retribuzione in correlazione alle precipue funzioni professionali svolte.
E’ appena il caso di rammentare l’importanza del ruolo degli avvocati all’interno degli enti Locali e il risparmio di spesa che essi consentono all’ente nell’ambito della loro attività a raffronto di quanto vi sarebbe da pagare un professionista di libero foro per lo svolgimento della medesima attività, a prescindere per un attimo dai profili di alta specializzazione nelle materie del diritto civile, amministrativo e tributario che il legale dell’ente assume nel corso degli anni; tale innegabile qualità ed importanza della prestazione lavorativa, sempre rapportata all’art. 36 Cost., rende pienamente opportuna e legittima la richiesta i perequazione funzionale nei termini descritti.
Peraltro occorre altresì prendere atto che alcune amministrazioni locali più illuminate e lungimiranti hanno già provveduto ad inquadrare i propri legali nell’ambito della dirigenza, mentre tuttavia permane una larghissima maggioranza di situazioni in cui tale sensibilità è del tutto assente, con la conseguenza che tra legali di enti diversi alcuni sono dirigenti ed altri a parità di funzioni, e addirittura talvolta all’interno stesso ente esistono avvocati che, senza aver sostenuto concorsi o selezioni apposite di sorta, sono inquadrati nella dirigenza ed altri – si ripete, ad assoluta parità di funzioni - nel livello D, a seconda della "benevolenza" dell’amministrazione di appartenenza, a prescindere da ogni criterio di distinzione funzionale legislativo o contrattuale.
Al fine di quantificare anche i possibili oneri economici dell’iniziativa richiesta, i Colleghi avvocati degli enti locali che ad oggi , su tutto il territorio nazionale, non sono inquadrati nella dirigenza, sono approssimativamente alcune centinaia, per cui, nonostante si versi in un periodo di necessarie economie di bilancio per gli enti locali, tale perequazione risulta assolutamente praticabile.
Si confida che in occasione del prossimo rinnovo contrattuale le parti contraenti vogliano porre rimedio a tale incresciosa situazione, anche al fine di prevenire gli innumerevoli contenziosi giudiziali che potrebbero scaturire dal protrarsi della disparità di trattamento avanti illustrata .
Con l’occasione si chiede altresì la cortese disponibilità delle autorità in indirizzo a voler ricevere gli scriventi prima della conclusione del prossimo contatto collettivo nazionale di lavoro.
F.to F.to
Avv. Gianni Fraticelli Avv. Massimo Sgrignuoli
12/06/2007
Avv. G. Fraticelli.
UNAEP
MARCHE
UNIONE NAZIONALE AVVOCATI ENTI PUBBLICI
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c/o Avv. Gianni Fraticelli c/o Avv. Massimo Sgrignuoli
Piazza 24 maggio 1 via Ruggeri 5
60121 Ancona 60121 Ancona
tel. 071/2222418 – 2222477 fax tel e fax 071 /5894345
e-mail: gianni.fraticelli@comune.ancona.it email:m.sgrignuoli@provincia.ancona.it
inviata a:
CGIL
CISL
UIL
ARAN
MINISTERO FUNZIONE PUBBLICA
COMITATO DI SETTORE ENTI LOCALI c/ARAN
Ancona lì 11.06.2007
OGGETTO: PEREQUAZIONE INQUADRAMENTO CONTRATTUALE E PROFESSIONALE AVVOCATI EE.LL. RISPETTO AVVOCATI COMP. SANITA’.
Con la presente i sottoscritti avv. Gianni Fraticelli e avv. Massimo Sgrignuoli quali responsabili regionali UNAEP ( Unione Nazionale Avvocati Enti Pubblici ), ed in base all’ ulteriore delega ricevuta dalla Presidenza Nazionale, espongono quanto segue.
Negli ultimi anni lo sviluppo della contrattazione nazionale dei diversi comparti del pubblico impiego ha comportato una sperequazione evidente tra gli avvocati degli Enti Pubblici appartenenti ai diversi comparti del pubblico impiego.
Infatti, se da un lato i legali del comparto Sanità - a prescindere da qualsiasi riferimento alla loro anzianità professionale - sono inquadrati da anni in base ai vigenti CCNL nella dirigenza, l’omologa categoria degli avvocati degli Enti Locali è invece inquadrata nell’inferiore livello di funzionario categoria D; ciò anche laddove l’avvocato dell’ Ente locale sia da anni iscritto all’albo dei patrocinanti presso magistrature superiori.
In sintesi ad un avvocato di ente locale - magari anche frequentemente incaricato dall’ente di patrocinare dinanzi al Consiglio di Stato e ed alla Corte di Cassazione - può accadere (come purtroppo spesso accade) che percepisca uno stipendio mensile che ammonta a meno della metà di quanto percepito dal collega del comparto sanità, e ciò – si ripete – a prescindere dall’anzianità di iscrizione all’albo professionale, che potrebbe risalire anche ad solo un anno precedente, e quindi dall’ abilitazione al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori .
Non è chi non veda come una tale sperequazione sia in aperta violazione degli artt. 3 e 36 Cost. comportando un vulnus al principio di uguaglianza e di parità di trattamento stipendiale a parità di qualificazione professionale e di attività svolta.
E’ noto come la perequazione dei livelli retributivi tra categorie di lavoratori del pubblico impiego che svolgano in concreto le medesime funzioni ha sempre rappresentato un’ esigenza avvertita nella Pubblica Amministrazione italiana, tant’è che nel 1980 venne emanata allo scopo la cd "Legge - Quadro sul Pubblico Impiego" gran parte della quale è rimasta inattuata .
Orbene, a distanza di 26 anni da tale legge, l’esigenza di base è rimasta viva ed attuale segnatamente alla categoria dei legali degli Enti Locali che rimangono gli unici a non godere ancora del riconoscimento del livello dirigenziale di ingresso .
La stessa situazione si riproduce anche a paragone degli avvocati del comparto del c.d. para-Stato (INPS ed INAIL) che addirittura da molte tornate contrattuali sono titolari di una contrattazione separata rispetto agli altri dipendenti degli stessi Enti che ne garantisce l’autonomia ed il migliore perseguimento degli interessi relativi alla corretta organizzazione degli uffici di avvocatura nonché una più adeguata retribuzione in correlazione alle precipue funzioni professionali svolte.
E’ appena il caso di rammentare l’importanza del ruolo degli avvocati all’interno degli enti Locali e il risparmio di spesa che essi consentono all’ente nell’ambito della loro attività a raffronto di quanto vi sarebbe da pagare un professionista di libero foro per lo svolgimento della medesima attività, a prescindere per un attimo dai profili di alta specializzazione nelle materie del diritto civile, amministrativo e tributario che il legale dell’ente assume nel corso degli anni; tale innegabile qualità ed importanza della prestazione lavorativa, sempre rapportata all’art. 36 Cost., rende pienamente opportuna e legittima la richiesta i perequazione funzionale nei termini descritti.
Peraltro occorre altresì prendere atto che alcune amministrazioni locali più illuminate e lungimiranti hanno già provveduto ad inquadrare i propri legali nell’ambito della dirigenza, mentre tuttavia permane una larghissima maggioranza di situazioni in cui tale sensibilità è del tutto assente, con la conseguenza che tra legali di enti diversi alcuni sono dirigenti ed altri a parità di funzioni, e addirittura talvolta all’interno stesso ente esistono avvocati che, senza aver sostenuto concorsi o selezioni apposite di sorta, sono inquadrati nella dirigenza ed altri – si ripete, ad assoluta parità di funzioni - nel livello D, a seconda della "benevolenza" dell’amministrazione di appartenenza, a prescindere da ogni criterio di distinzione funzionale legislativo o contrattuale.
Al fine di quantificare anche i possibili oneri economici dell’iniziativa richiesta, i Colleghi avvocati degli enti locali che ad oggi , su tutto il territorio nazionale, non sono inquadrati nella dirigenza, sono approssimativamente alcune centinaia, per cui, nonostante si versi in un periodo di necessarie economie di bilancio per gli enti locali, tale perequazione risulta assolutamente praticabile.
Si confida che in occasione del prossimo rinnovo contrattuale le parti contraenti vogliano porre rimedio a tale incresciosa situazione, anche al fine di prevenire gli innumerevoli contenziosi giudiziali che potrebbero scaturire dal protrarsi della disparità di trattamento avanti illustrata .
Con l’occasione si chiede altresì la cortese disponibilità delle autorità in indirizzo a voler ricevere gli scriventi prima della conclusione del prossimo contatto collettivo nazionale di lavoro.
F.to F.to
Avv. Gianni Fraticelli Avv. Massimo Sgrignuoli
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